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Ordinanza — n. 48620/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48620/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48620/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WAKIB MORAD nato il 25/05/1988 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Ferrara che, in data 21/4/2021, aveva dichiarato Wakib Morad colpevole del delitto di ricettazione di macchine ed attrezzi agricoli, condannandolo alla pena di giustizia. -Rilevato che il difensore con l'unico motivo dedotto lamenta il vizio di motivazione in ordine alla denegata applicazione dell'art. 62 n. 4 cod.pen. senza rapportarsi criticamente con la motivazione reiettiva, logica e puntuale, della Corte territoriale (pag. 5), la quale ha ampiamente spiegato che il primo giudice aveva già accordato la diminuente ex art. 648, comma 4, cod.pen. in ragione del modesto valore economico dei beni ricettati, così conformandosi alla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (Sez. 7, Ordinanza n. 19744 del 26/01/2016 Rv. 266673-01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48620/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 277963 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

Parole chiave

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danno patrimoniale reati contro il patrimonio valore patrimoniale deprezzamento della frazione residua attenuazione della pena valore affettivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WAKIB MORAD nato il 25/05/1988 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Ferrara che, in data 21/4/2021, aveva dichiarato Wakib Morad colpevole del delitto di ricettazione di macchine ed attrezzi agricoli, condannandolo alla pena di giustizia. -Rilevato che il difensore con l'unico motivo dedotto lamenta il vizio di motivazione in ordine alla denegata applicazione dell'art. 62 n. 4 cod.pen. senza rapportarsi criticamente con la motivazione reiettiva, logica e puntuale, della Corte territoriale (pag. 5), la quale ha ampiamente spiegato che il primo giudice aveva già accordato la diminuente ex art. 648, comma 4, cod.pen. in ragione del modesto valore economico dei beni ricettati, così conformandosi alla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (Sez. 7, Ordinanza n. 19744 del 26/01/2016 Rv. 266673-01;

Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 277963 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre i