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Ordinanza — n. 48619/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48619/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48619/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESTORI MASSIMILIANO nato a COMO il 04/04/1975 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Rimini che, in data 18/3/2019, aveva dichiarato Testori Massimiliano colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandolo alla pena di giustizia. -Rilevato che il difensore con l'unico motivo dedotto lamenta il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, reiterando rilievi in fatto già scrutinati dalla Corte di merito e disattesi con motivazione logica e puntuale che ha ampiamente giustificato la congruità del trattamento sanzionatorio, richiamando l'elevata intensità del dolo e la pluralità di precedenti specifici che militano a carico del prevenuto (pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48619/2023 — snpen · Corte di Cassazione: -Rilevato che il difensore con l'unico motivo dedotto lamenta il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, reiterando rilievi in fatto già scrutinati dalla Corte di merito e disattesi con motivazione logica e puntuale che ha ampiamente giustificato la congruità del trattamento sanzionatorio, richiamando l'elevata intensità del dolo e la pluralità di precedenti specifici che militano a carico del prevenuto (pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione

Parole chiave

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pena massima aggravamento della pena riesame dell'entità pena truffa aggravata commisurazione della pena per traffico di stupefacenti proporzionalità della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESTORI MASSIMILIANO nato a COMO il 04/04/1975 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Rimini che, in data 18/3/2019, aveva dichiarato Testori Massimiliano colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandolo alla pena di giustizia. -Rilevato che il difensore con l'unico motivo dedotto lamenta il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, reiterando rilievi in fatto già scrutinati dalla Corte di merito e disattesi con motivazione logica e puntuale che ha ampiamente giustificato la congruità del trattamento sanzionatorio, richiamando l'elevata intensità del dolo e la pluralità di precedenti specifici che militano a carico del prevenuto (pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente