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Ordinanza — n. 48618/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48618/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48618/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONE SAVERIO nato a CERCOLA il 29/04/1978 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto così come contestato al ricorrente è generico per indeterminatezza poiché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48618/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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designazione generica cosa generica specialità farmaceutiche spese generali specificazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
oltre ad essere del tutto generico, non risulta essere stato previamente dedotto né come motivo di appello né in sede di udienza, ove il difensore si è limitato a riportarsi ai motivi di ricorso, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONE SAVERIO nato a CERCOLA il 29/04/1978 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto così come contestato al ricorrente è generico per indeterminatezza poiché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolar modo, pag. 1 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; tenuto conto, peraltro, che il secondo motivo, concernente la violazione di legge penale in relazione all'art. 62 bis cod. pen. oltre ad essere del tutto generico, non risulta essere stato previamente dedotto né come motivo di appello né in sede di udienza, ove il difensore si è limitato a riportarsi ai motivi di ricorso, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/09/2023 Il