Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 48617/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48617/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48617/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGIANO GIANCARLO nato a NAPOLI il 18/06/1972 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO dì NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 99 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su profili che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine agli artt. 99, 648 e 157 ss. cod. pen., è manifestamente infondato in quanto ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata valutata subvalente o equivalente (cfr. ex pluribus Sez. 2, Sent. n.4178de1 05/12/2018 Rv. 274899/01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 48617/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 99 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su profili che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine agli artt. 99, 648 e 157 ss. cod. pen., è manifestamente infondato in quanto ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata valutata subvalente o equivalente (cfr. ex pluribus Sez. 2, Sent. n.4178de1 05/12/2018 Rv. 274899/01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione motivi di revisione impugnabilità della decisione di rinvio riconsiderazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 99 cod. pen
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 99 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGIANO GIANCARLO nato a NAPOLI il 18/06/1972 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO dì NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 99 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su profili che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine agli artt. 99, 648 e 157 ss. cod. pen., è manifestamente infondato in quanto ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata valutata subvalente o equivalente (cfr. ex pluribus Sez. 2, Sent. n.4178de1 05/12/2018 Rv. 274899/01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in oma, il 12/09/2023 Il