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Ordinanza — n. 48616/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48616/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48616/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE GIANCARLO nato a FOGGIA il 16/06/1988 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen., 648 cpv., 131 bis, 62 e 99 cod. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto avuto riguardo all'art. 133 cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su profili che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sul prevenuto; pag. 6 sul motivato diniego di concessione dell'ipotesi attenuata di cui al cpv. dell'art. 648 cod. pen. e delle circostanze attenuanti genetiche; ancora pag. 6 sulla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto in conformità ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; pag. 7 in punto di corretta contestazione della recidiva e conseguente implicita reiezione dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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artt. 192 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 648 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 48616/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 192 cod. proc. pen., 648 cpv., 131 bis, 62 e 99 cod. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto avuto riguardo all'art. 133 cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su profili che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sul prevenuto; pag. 6 sul motivato diniego di concessione dell'ipotesi attenuata di cui al cpv. dell'art. 648 cod. pen. e delle circostanze attenuanti genetiche; ancora pag. 6 sulla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto in conformità ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; pag. 7 in punto di corretta contestazione della recidiva e conseguente implicita reiezione dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione attenuazione della pena riesame dell'entità pena allegazione motivata pluralità di motivazioni allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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artt. 192 cod. proc. pen
Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen., 648 cpv., 131 bis, 62 e 99 cod.
art. 133 cod. pen
pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto avuto riguardo all'art. 133 cod.
art. 648 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
7 in punto di corretta contestazione della recidiva e conseguente implicita reiezione dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE GIANCARLO nato a FOGGIA il 16/06/1988 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen., 648 cpv., 131 bis, 62 e 99 cod. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto avuto riguardo all'art. 133 cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su profili che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sul prevenuto; pag. 6 sul motivato diniego di concessione dell'ipotesi attenuata di cui al cpv. dell'art. 648 cod. pen. e delle circostanze attenuanti genetiche; ancora pag. 6 sulla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto in conformità ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; pag. 7 in punto di corretta contestazione della recidiva e conseguente implicita reiezione dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in • ma, il 12/09/2023 Il C nsi