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Ordinanza — n. 48615/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48615/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48615/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEMBO ADRIANO nato a SALERNO il 30/01/1969 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge per inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata sul motivato diniego dell'applicazione dell'invocata causa di non punibilità, ostandovi lo status di recidivo reiterato specifico dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 48615/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata sul motivato diniego dell'applicazione dell'invocata causa di non punibilità, ostandovi lo status di recidivo reiterato specifico dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali guida recidiva in stato di ebbrezza criminalità persistente motivi di cassazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge per inosservanza dell'art. 131 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEMBO ADRIANO nato a SALERNO il 30/01/1969 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge per inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata sul motivato diniego dell'applicazione dell'invocata causa di non punibilità, ostandovi lo status di recidivo reiterato specifico dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos ,deciso in oma, il 12/09/2023 Il •nsiglierel stensore Fra cesco Flo Il Pr idente p Serg( i Paola