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Ordinanza — n. 48614/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48614/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48614/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARRALE ALESSANDRA nato a AGRIGENTO il 06/01/1977 BARRALE FRANCESCO nato a AGRIGENTO il 08/02/1958 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

Regesto Legislator

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art. 54 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 48614/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARRALE ALESSANDRA nato a AGRIGENTO il 06/01/1977 BARRALE FRANCESCO nato a AGRIGENTO il 08/02/1958 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

Parole chiave

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stato di bisogno verosimiglianza dei motivi d'asilo assenza di caso di rigore inesigibile malgrado lesioni salute allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 54 cod. pen
2 e 3 della sentenza impugnata sull'esclusione della sussistenza dello stato di necessità richiesto dall'art. 54 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
3 sulle ragioni del diniego di applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARRALE ALESSANDRA nato a AGRIGENTO il 06/01/1977 BARRALE FRANCESCO nato a AGRIGENTO il 08/02/1958 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che i motivi di ricorso, con cui entrambi i ricorrenti contestano l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.54 e 131 bis cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolar modo, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sull'esclusione della sussistenza dello stato di necessità richiesto dall'art. 54 cod. pen. e ancora pag. 3 sulle ragioni del diniego di applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/09/2023 Il Co s