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Ordinanza — n. 48613/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48613/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48613/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVICCHIO ALFREDO nato a GAETA il 01/02/1938 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 633, 639 bis, 62 bis, 132, 133, 163 cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sul prevenuto e pag. 5 in punto di congruità della pena inflitta, peraltro di poco superiore al minimo edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48613/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 633, 639 bis, 62 bis, 132, 133, 163 cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sul prevenuto e pag. 5 in punto di congruità della pena inflitta, peraltro di poco superiore al minimo edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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comportamento abusivo infrazione molto grave risarcimento per atto illecito reati contro la pubblica autorità motivi di cassazione concussione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVICCHIO ALFREDO nato a GAETA il 01/02/1938 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 633, 639 bis, 62 bis, 132, 133, 163 cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sul prevenuto e pag. 5 in punto di congruità della pena inflitta, peraltro di poco superiore al minimo edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così ceciso in Roma; il 12/09/2023 Il Co sigliere Estens? Franc sco Florit n Il Presidente Sergi Paola •