Ordinanza — n. 48612/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLIO RICCARDO nato a CALTANISSETTA il 15/05/1982 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; E CONSIDERATO IN DIRMO Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 99 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata sulla corretta contestazione della recidiva); preso atto dell'invio di conclusioni scritte per PEC dall'Avv. Elisabetta Febbi, con cui si chiede l'accoglimento del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 48612/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 99 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata sulla corretta contestazione della recidiva); preso atto dell'invio di conclusioni scritte per PEC dall'Avv. Elisabetta Febbi, con cui si chiede l'accoglimento del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLIO RICCARDO nato a CALTANISSETTA il 15/05/1982 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRMO Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 99 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata sulla corretta contestazione della recidiva); preso atto dell'invio di conclusioni scritte per PEC dall'Avv. Elisabetta Febbi, con cui si chiede l'accoglimento del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/09/2023 Il Co siglier