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Ordinanza — n. 48611/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48611/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48611/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDALHAMED BAHAA MOHAMED AHMED ALSAID nato il 15/05/1996 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ritenuto i due motivi di impugnazione, relativi alla contestazione dell'agravante delle più persone riunite ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono meramente ripetitivi perché non si confrontano affatto con la motivazione sui due menzionati punti. In particolare la puntuale analisi sulla autoria collettiva delle condotte viene contrastata solo con affermazioni apodittiche e non veritiere (sul fatto che i testimoni abbiano visto fuggire solo un individuo) mentre le considerazioni sulla mancata concessione delle attenuanti (per la gravità del fatto e per la assenza di condotte positivamente valutabili) son contrastate in sostanza dalla sola, inconferente circostanza di aver formulato una istanza ex art. 599 bis c.p.p. non accolta dal Procuratore Generale d'udienza, senza nemmeno peritarsi di indicarne le ragioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 599 bis c.p; Ordinanza — n. 48611/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare la puntuale analisi sulla autoria collettiva delle condotte viene contrastata solo con affermazioni apodittiche e non veritiere (sul fatto che i testimoni abbiano visto fuggire solo un individuo) mentre le considerazioni sulla mancata concessione delle attenuanti (per la gravità del fatto e per la assenza di condotte positivamente valutabili) son contrastate in sostanza dalla sola, inconferente circostanza di aver formulato una istanza ex art. 599 bis c.p.p. non accolta dal Procuratore Generale d'udienza, senza nemmeno peritarsi di indicarne le ragioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina tentata rapina concorso materiale di reati pericolo di collusione con testimoni testimone a carico concussione

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDALHAMED BAHAA MOHAMED AHMED ALSAID nato il 15/05/1996 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto i due motivi di impugnazione, relativi alla contestazione dell'agravante delle più persone riunite ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono meramente ripetitivi perché non si confrontano affatto con la motivazione sui due menzionati punti. In particolare la puntuale analisi sulla autoria collettiva delle condotte viene contrastata solo con affermazioni apodittiche e non veritiere (sul fatto che i testimoni abbiano visto fuggire solo un individuo) mentre le considerazioni sulla mancata concessione delle attenuanti (per la gravità del fatto e per la assenza di condotte positivamente valutabili) son contrastate in sostanza dalla sola, inconferente circostanza di aver formulato una istanza ex art. 599 bis c.p.p. non accolta dal Procuratore Generale d'udienza, senza nemmeno peritarsi di indicarne le ragioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/09/2023 Il Consiglier