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Ordinanza — n. 48610/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48610/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48610/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANGERMANO MAURIZIO nato a ROMA il 02/11/1957 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente il vizio motivazionale e l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48610/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 192 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove esame grafologico perizia psichiatrica insufficiente parzialità dell'esperto inchiesta per falsità atti nuova perizia specialistica

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente il vizio motivazionale e l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANGERMANO MAURIZIO nato a ROMA il 02/11/1957 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente il vizio motivazionale e l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolar modo, pag. 3 della sentenza impugnata che fonda l'identificazione dell'imputato sull'esito dell'espletata perizia grafica), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d iso in Roma, il 12/09/2023 Il Consi lie