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Ordinanza — n. 48609/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48609/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48609/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRIOTTI ALESSIO nato a MARINO il 26/03/1989 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente (fondata assertivamente sulle sole dichiarazioni di p.o.) e la violazione di legge in riferimento all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sull'intrinseca attendibilità della parte offesa, confortata da solidi riscontri esterni e pag. 3 sul motivato diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.); considerato, in aggiunta, che tratta di profili attinenti al merito, che esulano pertanto dalla cognizione della Corte di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48609/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4 cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sull'intrinseca attendibilità della parte offesa, confortata da solidi riscontri esterni e pag. 3 sul motivato diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.); considerato, in aggiunta, che tratta di profili attinenti al merito, che esulano pertanto dalla cognizione della Corte di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali attendibilità dei testimoni allegazioni insufficientemente motivate scemata imputabilità dichiarazioni inverosimili cognizione del ricorso per cassazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRIOTTI ALESSIO nato a MARINO il 26/03/1989 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente (fondata assertivamente sulle sole dichiarazioni di p.o.) e la violazione di legge in riferimento all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sull'intrinseca attendibilità della parte offesa, confortata da solidi riscontri esterni e pag. 3 sul motivato diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.); considerato, in aggiunta, che tratta di profili attinenti al merito, che esulano pertanto dalla cognizione della Corte di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. (\ Così de iso in Roma, il 12/09/2023 Il Cons