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Ordinanza — n. 48608/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48608/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48608/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASSIROU BOYE nato il 27/07/1977 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza del ricorrente in ordine alla prova dell'elemento soggettivo del reato contestato al capo B) dell'imputazione, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48608/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivi di cassazione difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione nel merito sostituzione dei motivi allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASSIROU BOYE nato il 27/07/1977 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza del ricorrente in ordine alla prova dell'elemento soggettivo del reato contestato al capo B) dell'imputazione, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolar modo, pag. 2 della sentenza impugnata), non indica con chiarezza gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/09/2023 Il ConA gliere