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Ordinanza — n. 48607/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48607/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48607/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONANNO FABIO nato a PALERMO il 24/08/1984 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ritenuto l'unico motivo di impugnazione è manifestamente infondato alla luce della discrezionalità della Corte d'appello nella valutazione dei presupposti di applicazione dell'art. 603 c.p.p. ai fini della richiesta 'riapertura' dell'istruttoria, discrezionalità non sindacabile in questa sede se adeguatamente motivata; considerato che la Corte d'appello, in esordio di motivazione ha ampiamente e congruamente illustrato le ragioni di superfluità della acquisizione istruttoria richiesta dalla difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 603 c.p; Ordinanza — n. 48607/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 603 c.p.p. ai fini della richiesta 'riapertura' dell'istruttoria, discrezionalità non sindacabile in questa sede se adeguatamente motivata; considerato che la Corte d'appello, in esordio di motivazione ha ampiamente e congruamente illustrato le ragioni di superfluità della acquisizione istruttoria richiesta dalla difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove motivi probatori motivo di revisione argomentazione nel merito procedimento contraddittorio esame nel merito

Disposizioni normative citate

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art. 603 c.p
Ritenuto l'unico motivo di impugnazione è manifestamente infondato alla luce della discrezionalità della Corte d'appello nella valutazione dei presupposti di applicazione dell'art. 603 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONANNO FABIO nato a PALERMO il 24/08/1984 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto l'unico motivo di impugnazione è manifestamente infondato alla luce della discrezionalità della Corte d'appello nella valutazione dei presupposti di applicazione dell'art. 603 c.p.p. ai fini della richiesta 'riapertura' dell'istruttoria, discrezionalità non sindacabile in questa sede se adeguatamente motivata; considerato che la Corte d'appello, in esordio di motivazione ha ampiamente e congruamente illustrato le ragioni di superfluità della acquisizione istruttoria richiesta dalla difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro a, il 12/09/2023 Il Conigliere