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Ordinanza — n. 48605/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48605/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48605/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG ALY nato il 07/08/1964 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge per inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità poiché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come pure si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata a pag. 1, con interruzione della catena devolutiva sul punto; che il motivo, oltre a non essere deducibile avendo dedotto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, risulta anche manifestamente infondato, atteso che la corretta contestazione della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquiennale in capo al ricorrente esclude in radice l'applicabilità dell'invocato art. 131 bis cod. pen.; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancanza di motivazione in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è generico poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata in punto di congruità del trattamento sanzionatorio inflitto con affermazone implicita della recidiva, peraltro non oggetto di specifica contestazione nell'odierno ricorso); ritenuto che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità del ricorso, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 48605/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità poiché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come pure si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata a pag. 1, con interruzione della catena devolutiva sul punto; che il motivo, oltre a non essere deducibile avendo dedotto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, risulta anche manifestamente infondato, atteso che la corretta contestazione della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquiennale in capo al ricorrente esclude in radice l'applicabilità dell'invocato art. 131 bis cod. pen.; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancanza di motivazione in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è generico poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata in punto di congruità del trattamento sanzionatorio inflitto con affermazone implicita della recidiva, peraltro non oggetto di specifica contestazione nell'odierno ricorso); ritenuto che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità del ricorso, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni pecuniarie censure procedurali adeguamento della pena sanzione sproporzionata condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge per inosservanza dell'art. 131 bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG ALY nato il 07/08/1964 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge per inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità poiché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come pure si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata a pag. 1, con interruzione della catena devolutiva sul punto; che il motivo, oltre a non essere deducibile avendo dedotto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, risulta anche manifestamente infondato, atteso che la corretta contestazione della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquiennale in capo al ricorrente esclude in radice l'applicabilità dell'invocato art. 131 bis cod. pen.; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancanza di motivazione in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è generico poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata in punto di congruità del trattamento sanzionatorio inflitto con affermazone implicita della recidiva, peraltro non oggetto di specifica contestazione nell'odierno ricorso); ritenuto che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità del ricorso, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così 4eciso in Rom , il 12/09/2023 Il Co sigliere Esteh o e Franc sco Florit Il Pr 'dente Sergi Paola D E POSI A T A I\ CANCELL O 6 DI 023 IL