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Ordinanza — n. 48603/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48603/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48603/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRINNA' SALVATORE nato a NOTO il 01/07/1996 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente il difetto motivazionale in ordine alla determinazione della pena e alla mancata dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48603/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali individualizzazione della commisurazione penale errore nella commisurazione della pena motivi di cassazione riesame dell'entità pena punibilità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRINNA' SALVATORE nato a NOTO il 01/07/1996 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente il difetto motivazionale in ordine alla determinazione della pena e alla mancata dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolar modo, pag. 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; tanto più che nel caso concreto le circostanze attenuanti generiche sono state effettivamente concesse in prevalenza rispetto alla contestata aggravante. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de iso in Roma, il 12/09/2023 Il Consiijlier