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Ordinanza — n. 48602/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48602/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48602/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELINI ANTONIO nato a ROMA il 21/05/1983 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; t Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità, sia generico poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata); in ogni caso, si tratta di argomenti che affrontano il merito e quindi non consentiti in questa sede perché pretendono, senza elevare la critica ai necessari standard di legittimità indicati dall'art. 606 lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48602/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 7 della sentenza impugnata); in ogni caso, si tratta di argomenti che affrontano il merito e quindi non consentiti in questa sede perché pretendono, senza elevare la critica ai necessari standard di legittimità indicati dall'art. 606 lett.

Parole chiave

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clausola di coscienza mancata prova di parzialità partecipazione al reato allegazioni inverosimili diritto di ricorso delle associazioni adesione all'assicurazione sociale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELINI ANTONIO nato a ROMA il 21/05/1983 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità, sia generico poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata); in ogni caso, si tratta di argomenti che affrontano il merito e quindi non consentiti in questa sede perché pretendono, senza elevare la critica ai necessari standard di legittimità indicati dall'art. 606 lett.

e) c.p.p., una ulteriore (terza) valutazione del fatto, in violazione dei principi processuali e ordinamentali che assegnano a questa Corte la funzione di legittimità; considerato che il secondo motivo, relativo al travisamento 'per omissione' di una prova indicata come fondamentale, è generico poiché non indica le ragioni di essenziale rilevanza della prova pretermessa nel contesto fattuale, precludendo pertanto a questa Corte, che non ha accesso al fascicolo se non per la soluzione di questioni processuali, la concreta possibilità di esercitare il proprio vaglio; osservato, quanto al terzo motivo, che esso è meramente ripetitivo in relazione al confronto con la motivazione sulla pena e sulla negazione delle attenuanti generiche; il principio di giurisprudenza citato, certamente condivisibile, indica la necessità di valutare elementi personologici anche successivi alla commissione del reato ai fini della determinazione della sanzione, e tuttavia la difesa non si perita, né si è peritata nell'atto di appello, di indicarli; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de so in Rom , il 12/09/2023 Il Consi liere Esten° rie France co Florit itu Tv Il Pr idente i V\ Sergi Paola 13 E P() I "i IN C \-NC I I i_ 06 DIr 2d2