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Ordinanza — n. 48601/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48601/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48601/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADWAN MOHAMED TANA NABIL nato il 01/01/1981 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità ed alla qualificazione giuridica del fatto, sono generici poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) con motivazione adeguata; osservato che l'aspecificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità del ricorso, si desume fin dalla denuncia cumulativa del vizio motivazionale (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità), in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48601/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto); considerato che il terzo motivo, a fronte di una motivazione particolarmente approfondita sull'entità della pena risulta aspecifico e comunque manifestamente infondato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi che possono invocarsi pluralità di motivazioni motivazione sufficiente allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADWAN MOHAMED TANA NABIL nato il 01/01/1981 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità ed alla qualificazione giuridica del fatto, sono generici poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) con motivazione adeguata; osservato che l'aspecificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità del ricorso, si desume fin dalla denuncia cumulativa del vizio motivazionale (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità), in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto); considerato che il terzo motivo, a fronte di una motivazione particolarmente approfondita sull'entità della pena risulta aspecifico e comunque manifestamente infondato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così eciso in R a, il 12/09/2023 Il Co sigliere Es nsore Fran esco Florit /7 1- Il Presidente Sergi Paola O 6