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Ordinanza — n. 48598/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48598/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48598/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HABLANI NOURA nato a LATINA il 12/10/1992 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Preso atto che con PEC pervenuta il 22 agosto da parte dell'Avv. Alessia Vita del Foro di Latina l'imputata ha rinunciato al ricorso con atto del 10 agosto 2023:rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa nelle circostanze date.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48598/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alessia Vita del Foro di Latina l'imputata ha rinunciato al ricorso con atto del 10 agosto 2023:rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa nelle circostanze date.

Parole chiave

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rinuncia al diritto rinuncia all'eredità revoca dell'opposizione difetto di sottoscrizione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia diritto di ottenere una decisione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HABLANI NOURA nato a LATINA il 12/10/1992 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preso atto che con PEC pervenuta il 22 agosto da parte dell'Avv. Alessia Vita del Foro di Latina l'imputata ha rinunciato al ricorso con atto del 10 agosto 2023:rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa nelle circostanze date.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così ceciso in Roma, il 12/09/2023 Il Consigliere ste