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Ordinanza — n. 48592/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48592/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48592/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUABIL EL MEHDI nato il 02/08/1989 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; a Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale del ricorrente per i reati contestati ed in relazione alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo A) nella più lieve ipotesi di cui all'art. 624 cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su profili che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sul prevenuto e pag. 6 della sentenza impugnata sulle ragioni della mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 624 cod. pen.); considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché all'eccessivo aumento della pena determinato ex artt. 81 cpv. e 61 n. 11 cod. pen. e alla susseguente mancata riduzione della stessa, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena - anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base - rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; osservato che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto tanto in primo che in secondo grado attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata e pg. 7 della sentenza di primo grado); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 624 cod. pen; Ordinanza — n. 48592/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624 cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su profili che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sul prevenuto e pag. 6 della sentenza impugnata sulle ragioni della mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 624 cod. pen.); considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché all'eccessivo aumento della pena determinato ex artt. 81 cpv. e 61 n. 11 cod. pen. e alla susseguente mancata riduzione della stessa, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena - anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base - rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; osservato che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto tanto in primo che in secondo grado attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata e pg. 7 della sentenza di primo grado); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione revisione in materia penale reiterazione di reati penali impugnabilità della decisione di rinvio allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod. pen
Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale del ricorrente per i reati contestati ed in relazione alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo A) nella più lieve ipotesi di cui all'art. 624 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUABIL EL MEHDI nato il 02/08/1989 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; a

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale del ricorrente per i reati contestati ed in relazione alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo A) nella più lieve ipotesi di cui all'art. 624 cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su profili che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sul prevenuto e pag. 6 della sentenza impugnata sulle ragioni della mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 624 cod. pen.); considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché all'eccessivo aumento della pena determinato ex artt. 81 cpv. e 61 n. 11 cod. pen. e alla susseguente mancata riduzione della stessa, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena - anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base - rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; osservato che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto tanto in primo che in secondo grado attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata e pg. 7 della sentenza di primo grado); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co deciso in Roma, il 12/09/2