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Ordinanza — n. 48591/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48591/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48591/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UGLIONE ALESSIO ANGELO nato a TORINO il 25/08/1976 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; RITENUTO IN FATI-0 E Ritenuto che i motivi di ricorso (e della memoria presentata successivamente, meramente ripetitiva di considerazioni già formulate nel ricorso), che contestano l'illogicità della motivazione dovuta al travisamento delle prove (segnatamente della testimonianza della p.o. e del verbale di arresto) e l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui agli artt. 56 - 628 comma primo cod. pen., nonché l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 581, 582 e 590 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48591/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reati contestati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali responsabilità penale dei minori corresponsabilità della vittima azione di responsabilità responsabilità penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UGLIONE ALESSIO ANGELO nato a TORINO il 25/08/1976 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che i motivi di ricorso (e della memoria presentata successivamente, meramente ripetitiva di considerazioni già formulate nel ricorso), che contestano l'illogicità della motivazione dovuta al travisamento delle prove (segnatamente della testimonianza della p.o. e del verbale di arresto) e l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui agli artt. 56 - 628 comma primo cod. pen., nonché l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 581, 582 e 590 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reati contestati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom , il 12/09/2023