Ordinanza — n. 48586/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARICANI SANDRO nato a MONTESILVANO il 14/06/1972 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di L'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Pescara in data 5/10/2020 che aveva riconosciuto l'imputato Taricani Sandro colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. -Rilevato che con il ricorso il difensore deduce in forma generica il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del prevenuto, all'apparato circostanziale e alla dosimetria della pena, senza chiarire quali elementi addotti in sede di gravame e dotati di efficacia decisiva siano stati pretermessi dalla Corte di merito; che, infatti, i giudici d'appello hanno adeguatamente scrutinato le doglianze difensive (pagg. 3-4) dando conto dell'attendibilità delle dichiarazioni della p.o. e dei plurimi riscontri rivenienti dalle indagini e costituiti, in particolare, dai versamenti effettuati sulla postepay dell'imputato, dai messaggi telefonici estratti dal telefono della p.o. e dalla trascrizione della telefonata in data 22/4/2017; considerato che il ricorrente reitera in forma apodittica anche le censure sull'aggravante ex art. 61 n. 7 cod.pen. e sulla dosimetria della pena sebbene la sentenza impugnata abbia dato congruo conto delle ragioni della reiezione del gravame; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione, risultando insuscettibili di incidere sull'irricevibilità dell'impugnazione le ulteriori considerazioni svolte nella memoria difensiva depositata a mezzo PEC.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 48586/2023 — snpen · Corte di Cassazione: -Rilevato che con il ricorso il difensore deduce in forma generica il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del prevenuto, all'apparato circostanziale e alla dosimetria della pena, senza chiarire quali elementi addotti in sede di gravame e dotati di efficacia decisiva siano stati pretermessi dalla Corte di merito; che, infatti, i giudici d'appello hanno adeguatamente scrutinato le doglianze difensive (pagg. 3-4) dando conto dell'attendibilità delle dichiarazioni della p.o. e dei plurimi riscontri rivenienti dalle indagini e costituiti, in particolare, dai versamenti effettuati sulla postepay dell'imputato, dai messaggi telefonici estratti dal telefono della p.o. e dalla trascrizione della telefonata in data 22/4/2017; considerato che il ricorrente reitera in forma apodittica anche le censure sull'aggravante ex art. 61 n. 7 cod.pen. e sulla dosimetria della pena sebbene la sentenza impugnata abbia dato congruo conto delle ragioni della reiezione del gravame; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione, risultando insuscettibili di incidere sull'irricevibilità dell'impugnazione le ulteriori considerazioni svolte nella memoria difensiva depositata a mezzo PEC.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARICANI SANDRO nato a MONTESILVANO il 14/06/1972 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di L'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Pescara in data 5/10/2020 che aveva riconosciuto l'imputato Taricani Sandro colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. -Rilevato che con il ricorso il difensore deduce in forma generica il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del prevenuto, all'apparato circostanziale e alla dosimetria della pena, senza chiarire quali elementi addotti in sede di gravame e dotati di efficacia decisiva siano stati pretermessi dalla Corte di merito; che, infatti, i giudici d'appello hanno adeguatamente scrutinato le doglianze difensive (pagg. 3-4) dando conto dell'attendibilità delle dichiarazioni della p.o. e dei plurimi riscontri rivenienti dalle indagini e costituiti, in particolare, dai versamenti effettuati sulla postepay dell'imputato, dai messaggi telefonici estratti dal telefono della p.o. e dalla trascrizione della telefonata in data 22/4/2017; considerato che il ricorrente reitera in forma apodittica anche le censure sull'aggravante ex art. 61 n. 7 cod.pen. e sulla dosimetria della pena sebbene la sentenza impugnata abbia dato congruo conto delle ragioni della reiezione del gravame; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione, risultando insuscettibili di incidere sull'irricevibilità dell'impugnazione le ulteriori considerazioni svolte nella memoria difensiva depositata a mezzo PEC.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il