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Ordinanza — n. 48583/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48583/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48583/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEN HASSOUN NOUREDDINE nato il 10/08/1986 BEN HASSOUN ELMEHDI nato il 22/09/1983 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

Regesto Legislator

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art. 648 cod.pen, art. 131bis cod.pen; Ordinanza — n. 48583/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEN HASSOUN NOUREDDINE nato il 10/08/1986 BEN HASSOUN ELMEHDI nato il 22/09/1983 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

Parole chiave

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ricettazione prove acquisite illegalmente altri capi d'accusa altri reati partecipazione al reato reati sessuali

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod.pen
Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di L'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Teramo che in data, 7/3/2022, aveva riconosciuto gli imputati Ben Hassoun Noureddine e Ben Hassoun Elmehdi colpevoli del delitto di cui all'art. 648 cod.pen., condannandoli alla pena di giustizia.
art. 131bis cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEN HASSOUN NOUREDDINE nato il 10/08/1986 BEN HASSOUN ELMEHDI nato il 22/09/1983 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di L'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Teramo che in data, 7/3/2022, aveva riconosciuto gli imputati Ben Hassoun Noureddine e Ben Hassoun Elmehdi colpevoli del delitto di cui all'art. 648 cod.pen., condannandoli alla pena di giustizia. Rilevato che i primi due motivi del ricorso congiunto che revocano in dubbio la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie sono meramente reiterativi di doglianze già sottoposte a scrutinio dalla Corte di merito che le ha disattese con congrua motivazione (pag. 3), evidenziando come la consapevolezza della provenienza illecita sia desumibile dal cospicuo numero dei beni di provenienza illecita rinvenuti nella disponibilità dei ricorrenti, dallo smontaggio ed occultamento degli stessi, dalle dichiarazioni della teste Abid Fatima.

Né alcun pregio può riconoscersi ai rilievi in punto di mancato accertamento delle modalità di consumazione dei reati presupposti, avendo la sentenza impugnata richiamato le denunzie di furto acquisite in atti e la circostanza dell'avvenuto riconoscimento da parte delle vittime di gran parte del compendio sequestrato; considerato che ad esiti di inammissibilità per genericità e, comunque manifesta infondatezza deve pervenirsi anche in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131bis cod.pen., avendo la Corte territoriale (pag.4) motivatamente escluso la particolare tenuità del fatto, consistito nella ricezione a fini di lucro di molteplici biciclette e cellullari, ciascuno di valore non particolarmente tenue, facendo corretta applicazione della costante giurisprudenza in materia; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il