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Ordinanza — n. 48580/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48580/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48580/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPITANE° ALFREDO nato a MILANO il 06/07/1975 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità, è generico poiché fondato su argomenti non specifici perché ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); osservato che l'aspecificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità del ricorso, si desume fin dalla denuncia cumulativa del vizio motivazionale (mancanza e manifesta illogicià), in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48580/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2 e 3 della sentenza impugnata); osservato che l'aspecificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità del ricorso, si desume fin dalla denuncia cumulativa del vizio motivazionale (mancanza e manifesta illogicià), in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione motivazione sufficiente pluralità di motivazioni motivazione del mutamento giurisprudenza concorso di motivi di sospensione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPITANE° ALFREDO nato a MILANO il 06/07/1975 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità, è generico poiché fondato su argomenti non specifici perché ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); osservato che l'aspecificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità del ricorso, si desume fin dalla denuncia cumulativa del vizio motivazionale (mancanza e manifesta illogicià), in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto).; in sostanza, una motivazione che è mancante non può essere anche (manifestamente o meno) illogica, per la contraddizion che noi consente; in ogni caso, si tratta di argomenti che affrontano il merito e quindi non consentiti in questa sede perché pretendono una ulteriore valutazione del fatto, in violazione dei principi processuali e ordinamentali che assegnano a questa Corte la funzione di legittimità; considerato che il secondo motivo, in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante invocata, sia meramente ripetitivo a fronte di una motivazione non contraddittoria e logica, ed in relazione alla mancata esclusione della parte civile non sia consentito perché non formava oggetto di motivo d'appello, così venendosi ad interrompere la catena devolutiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così fieciso in R ma, il 12/09/2023 Il Ccnsigliere Es ensore tcesco Florit Frar, 1,1 1) E POS