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Ordinanza — n. 48438/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48438/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48438/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALCO LABRUZZO PIETRO nato a TORTORICI il 11/10/1961 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Pietro Calcò Labruzzo; considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'illegalità della pena irrogata in ragione delle differenti sanzioni previste ex art. 52 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274 nell'ipotesi di reato competenza del Giudice di pace, è manifestamente infondato in quanto, la fattispecie contestata è quella aggravata che prevede la pena della reclusione con conseguente competenza del Tribunale (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48438/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 2023.

Parole chiave

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violazione degli oneri dell'autorizzazione inosservanza delle prescrizioni di controllo reati contro la salute pubblica perizia medica insufficiente autorizzazione provvisoria all'esercizio professionale controlli sanitari
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALCO LABRUZZO PIETRO nato a TORTORICI il 11/10/1961 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pietro Calcò Labruzzo; considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'illegalità della pena irrogata in ragione delle differenti sanzioni previste ex art. 52 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274 nell'ipotesi di reato competenza del Giudice di pace, è manifestamente infondato in quanto, la fattispecie contestata è quella aggravata che prevede la pena della reclusione con conseguente competenza del Tribunale (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 2023.