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Ordinanza — n. 48435/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48435/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48435/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Letti i ricorsi di Poddighe Giovanni Battista, Desortes Luca Cristiano e Depalmas Raimondo; ritenuto che il motivo del ricorso presentato nell'interesse del Desortes, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità e risulta manifestamente infondato in presenza (si veda pagina 16 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; considerato che il motivo del ricorso presentato nell'interesse del Depalmas, che lamenta un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di riciclaggio, si fonda su una diversa lettura dei dati processuali o comunque su un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova e non è, pertanto, consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Regesto Legislator

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48435/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Letti i ricorsi di Poddighe Giovanni Battista, Desortes Luca Cristiano e Depalmas Raimondo; ritenuto che il motivo del ricorso presentato nell'interesse del Desortes, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità e risulta manifestamente infondato in presenza (si veda pagina 16 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; considerato che il motivo del ricorso presentato nell'interesse del Depalmas, che lamenta un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di riciclaggio, si fonda su una diversa lettura dei dati processuali o comunque su un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova e non è, pertanto, consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Parole chiave

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circostanze attenuanti scrutinio per merito comparativo pluralità di motivazioni motivazione sufficiente causa legittima mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PODDIGHE GIOVANNI BATTISTA nato a SASSARI il 09/08/1983 DEPALMAS RAIMONDO nato a SASSARI il 12/07/1962 DESORTES LUCA CRISTIANO nato a SASSARI il 23/11/1989 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Poddighe Giovanni Battista, Desortes Luca Cristiano e Depalmas Raimondo; ritenuto che il motivo del ricorso presentato nell'interesse del Desortes, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità e risulta manifestamente infondato in presenza (si veda pagina 16 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; considerato che il motivo del ricorso presentato nell'interesse del Depalmas, che lamenta un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di riciclaggio, si fonda su una diversa lettura dei dati processuali o comunque su un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova e non è, pertanto, consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine da 17 a 20) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto che il motivo proposto nell'interesse del Poddighe, con cui si deduce un vizio di motivazione in ordine ai singoli aumenti di pena sanciti per i reati satellite, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagina 12), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che, in ogni caso, la censura è manifestamente infondata, in quanto l'obbligo argomentativo, è stato precisato dalla giurisprudenza richiamata nel ricorso, nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che tale onere argomentativo è stato assolto (si veda, in particolare, pagina 17 della sentenza impugnata) in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena per ciascuno dei reati satellite; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 2023 I