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Ordinanza — n. 48434/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48434/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48434/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICHELUCCI SIMONE nato a BRESCIA il 21/04/1976 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Michelucci Simone; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si lamenta l'inutilizzabilità della prova testimoniale assunta senza le garanzie di cui all'art. 197 -bis cod. proc. pen., sono indeducibili perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano le pagine 6 e 7), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 197 -bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48434/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 197 -bis cod. proc. pen., sono indeducibili perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano le pagine 6 e 7), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'apprezzamento delle prove indennità per testimone allegazioni insufficientemente motivate censure procedurali testimonianza inattendibile

Disposizioni normative citate

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art. 197 -bis cod. proc. pen
Letto il ricorso di Michelucci Simone; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si lamenta l'inutilizzabilità della prova testimoniale assunta senza le garanzie di cui all'art. 197 -bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICHELUCCI SIMONE nato a BRESCIA il 21/04/1976 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Michelucci Simone; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si lamenta l'inutilizzabilità della prova testimoniale assunta senza le garanzie di cui all'art. 197 -bis cod. proc. pen., sono indeducibili perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano le pagine 6 e 7), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres