Ordinanza — n. 48433/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBINI LORENZO nato a CESENA il 27/01/1974 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Lorenzo Colombini; ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta la correttezza della decisione che ha rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento è manifestamente infondata posto che in tema di legittimo impedimento dell'imputato, è legittimo il provvedimento con il quale il giudice, acquisito il certificato medico prodotto dal difensore, valuti, anche facendo ricorso a nozioni di comune esperienza debitamente esposte nella motivazione, l'insussistenza di una condizione tale da comportare l'impossibilità per di comparire in giudizio (Sez. 4, n. 13102 del 21/12/2018, Rv. 275285); rilevato che il motivo con cui si censura la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, con particolare riguardo alla sussistenza degli artifici e raggiri in ordine agli episodi contestati„ è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento su ciascuno degli episodi contestati, ai fini delle statuizioni civili ed anche sulla tempestività querela (si vedano, in particolare, pagg. 13 e segg.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 48433/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4, n. 13102 del 21/12/2018, Rv. 275285); rilevato che il motivo con cui si censura la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, con particolare riguardo alla sussistenza degli artifici e raggiri in ordine agli episodi contestati„ è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento su ciascuno degli episodi contestati, ai fini delle statuizioni civili ed anche sulla tempestività querela (si vedano, in particolare, pagg. 13 e segg.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBINI LORENZO nato a CESENA il 27/01/1974 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Lorenzo Colombini; ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta la correttezza della decisione che ha rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento è manifestamente infondata posto che in tema di legittimo impedimento dell'imputato, è legittimo il provvedimento con il quale il giudice, acquisito il certificato medico prodotto dal difensore, valuti, anche facendo ricorso a nozioni di comune esperienza debitamente esposte nella motivazione, l'insussistenza di una condizione tale da comportare l'impossibilità per di comparire in giudizio (Sez. 4, n. 13102 del 21/12/2018, Rv. 275285); rilevato che il motivo con cui si censura la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, con particolare riguardo alla sussistenza degli artifici e raggiri in ordine agli episodi contestati„ è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento su ciascuno degli episodi contestati, ai fini delle statuizioni civili ed anche sulla tempestività querela (si vedano, in particolare, pagg. 13 e segg.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novem