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Ordinanza — n. 48430/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to failure to raise specific grounds in prior appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48430/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Singh Gurjit inadmissible. The court found the first ground regarding witness credibility was unfounded as the lower court had properly evaluated it, while the second ground concerning anomalous concurrence was barred because it was not raised as a specific appeal reason. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Appeals must specifically deduce all grounds for challenge in the appeal judgment; failure to do so renders subsequent attempts to raise them inadmissible in the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement art 606 code of criminal procedure failure to raise in appeal procedural bar verosimiglianza della persecuzione dichiarazioni inverosimili motivi validi

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGH GUR.JIT nato il 18/11/1972 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Singh Gurjit; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale, con specifico riferimento all'attendibilità delle persone offese, è manifestamente infondato, in quanto con argomentazioni esenti dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pagina 11) vagliando correttamente la credibilità soggettiva dei dichiaranti e l'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei loro racconti; considerato che la seconda doglianza, con cui si contesta il mancato riconoscimento della disciplina del c.d. concorso anomalo, non è consentita in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano le pagine 9 e 12), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; vista la memoria del 19 ottobre 2023, depositata dal difensore del ricorrente, che, reiterando sulla attendibilità della prova dichiarativa fornita dalla persona offesa, non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 2023 Il Consigliere ehesore Il Pres