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Ordinanza — n. 48427/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48427/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48427/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI ANTONIO nato a ANCONA il 29/04/1997 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Spinelli Antonio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, nonché la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 2 e 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, escludendo la necessità di effettuare l'accertamento peritale richiesto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48427/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI ANTONIO nato a ANCONA il 29/04/1997 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Spinelli Antonio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, nonché la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 2 e 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, escludendo la necessità di effettuare l'accertamento peritale richiesto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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perizia psichiatrica insufficiente risarcimento per errore giudiziario costi della perizia accertamento insufficiente dei fatti scemata imputabilità risarcimento alle vittime di reati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI ANTONIO nato a ANCONA il 29/04/1997 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Spinelli Antonio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, nonché la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 2 e 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, escludendo la necessità di effettuare l'accertamento peritale richiesto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 2023 4titIl Consigliere estensore Il Presiicle e iov Piero Messibi 'Agostini