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Ordinanza — n. 48423/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific proof of trial court errors regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48423/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Cristiano Casetto inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and a different factual reconstruction of his criminal liability. The court rejected this because the appeal lacked concrete specificity and merely repeated arguments already dismissed by the lower courts without identifying specific procedural errors.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal against a judgment on criminal liability is inadmissible if it lacks concrete specificity and attempts to re-evaluate evidence or reconstruct facts using criteria different from those of the trial court without pointing out specific and decisive distortions of procedural emergencies.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of concrete specificity re-evaluation of evidence factual reconstruction procedural errors motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASETTO CRISTIANO nato a MONZA il 24/12/1973 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cristiano Casetto; ritenuto che il ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 2023