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Ordinanza — n. 48422/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48422/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48422/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTALLA MARCO PIERO nato a MILANO il 06/07/1969 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Botalla Marco Piero; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la mancata sostituzione della pena detentiva, risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici al fine di escludere sia l'esimente, sia la sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 20-bis cod. pen; Ordinanza — n. 48422/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. e la mancata sostituzione della pena detentiva, risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici al fine di escludere sia l'esimente, sia la sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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punibilità motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni penali pena pecuniaria non riscuotibile abbandono del procedimento penale sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso di Botalla Marco Piero; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 20-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTALLA MARCO PIERO nato a MILANO il 06/07/1969 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Botalla Marco Piero; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la mancata sostituzione della pena detentiva, risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici al fine di escludere sia l'esimente, sia la sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 2023 Il Consigliere st nsore Il Presidente