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Ordinanza — n. 48421/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48421/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48421/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIRAS IVANA RAMONA nato il 17/03/1981 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Chiras Ivana Ramona; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputata, è indeducibile perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano le pagine 8 e 9), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità e risulta manifestamente infondato in presenza (si vedano le pagina 9 e 10 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv. 283489); osservato che il motivo di ricorso che censura la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre ad essere formulato in termini del tutto generici, è comunque manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pagina 10) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (l'assenza di elementi positivi e la pendenza di procedimenti penali per reati analoghi) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48421/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv. 283489); osservato che il motivo di ricorso che censura la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre ad essere formulato in termini del tutto generici, è comunque manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pagina 10) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (l'assenza di elementi positivi e la pendenza di procedimenti penali per reati analoghi) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa licenziamento immediato per truffa corruzione nell'esecuzione forzata truffa all'assistenza sociale istruzione penale per appropriazione indebita mancanza di credibilità
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIRAS IVANA RAMONA nato il 17/03/1981 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Chiras Ivana Ramona; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputata, è indeducibile perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano le pagine 8 e 9), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità e risulta manifestamente infondato in presenza (si vedano le pagina 9 e 10 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv. 283489); osservato che il motivo di ricorso che censura la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre ad essere formulato in termini del tutto generici, è comunque manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pagina 10) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (l'assenza di elementi positivi e la pendenza di procedimenti penali per reati analoghi) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 2023 Il Consigliere estenso