Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 48420/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming double jeopardy for using same fact for two sentencing profiles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48420/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Claudia Camponero's appeal inadmissible, ruling that her complaint regarding the double use of a single factual element for different sentencing profiles was unfounded. The appellant argued this violated the principle of ne bis in idem, but the court noted that established jurisprudence permits judges to consider the same fact multiple times under distinct profiles for sentencing purposes. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 132 c.p.; The principle of ne bis in idem does not prohibit a judge from considering the same factual element multiple times under different profiles when determining the penalty.

Parole chiave

Generato dall'IA
ne bis in idem double jeopardy sentencing profiles factual element Italian criminal law appeal inadmissibility penal sanction divieto della doppia presa in considerazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPONERO CLAUDIA nato a GENOVA il 30/09/1983 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Camponero Claudia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la valorizzazione, da parte del giudice di appello, di uno stesso elemento di fatto per due differenti profili relativi al trattamento sanzionatorio, risulta manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018 - dep. 2019, M., Rv. 275904 - 03); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 2023 Il Consigliere tensore Il Presidínte