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Ordinanza — n. 48419/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48419/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48419/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESSITORE KATIA nato a MILANO il 18/11/1983 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Tessitore Katia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la sussistenza dell'elemento soggettivo dei delitti ascritti alla ricorrente, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda pagina 5), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48419/2023 — snpen · Corte di Cassazione: guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESSITORE KATIA nato a MILANO il 18/11/1983 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Tessitore Katia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la sussistenza dell'elemento soggettivo dei delitti ascritti alla ricorrente, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda pagina 5), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali riesame dell'entità pena revisione in materia penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESSITORE KATIA nato a MILANO il 18/11/1983 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Tessitore Katia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la sussistenza dell'elemento soggettivo dei delitti ascritti alla ricorrente, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda pagina 5), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presiente