Ordinanza — n. 48418/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERAKY EL SAYED ALEX nato a LODI il 24/05/1981 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Eraky El Sayed Alex; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., risultano manifestamente infondati, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pagina 2) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per ritenere integrato anche sotto il profilo soggettivo il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. e per escludere la sua particolare tenuità, alla luce del valore del bene ricettato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 48418/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., risultano manifestamente infondati, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pagina 2) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per ritenere integrato anche sotto il profilo soggettivo il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. e per escludere la sua particolare tenuità, alla luce del valore del bene ricettato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERAKY EL SAYED ALEX nato a LODI il 24/05/1981 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Eraky El Sayed Alex; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., risultano manifestamente infondati, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pagina 2) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per ritenere integrato anche sotto il profilo soggettivo il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. e per escludere la sua particolare tenuità, alla luce del valore del bene ricettato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il P