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Ordinanza — n. 48413/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48413/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48413/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANCHETTI ERIK nato a SONDRIO il 02/07/1997 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Fanchetti Erik; ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla sussistenza della capacità dell'imputato e del dolo di ricettazione, sono indeducibili perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda, in particolare, pagina 5), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48413/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANCHETTI ERIK nato a SONDRIO il 02/07/1997 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Fanchetti Erik; ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla sussistenza della capacità dell'imputato e del dolo di ricettazione, sono indeducibili perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda, in particolare, pagina 5), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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incapacità di discernimento malattia psichica perizia psichiatrica insufficiente disturbo delirante prove psichiatriche cognizione del ricorso per cassazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANCHETTI ERIK nato a SONDRIO il 02/07/1997 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fanchetti Erik; ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla sussistenza della capacità dell'imputato e del dolo di ricettazione, sono indeducibili perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda, in particolare, pagina 5), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 2023 Il Consigliere estensore ,) Il Presi