Ordinanza — n. 48412/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'ANGELO ANTONIO nato a MESSINA il 26/04/1964 CACCIOLA MARIA nato a MESSINA il 10/04/1962 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 48412/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'ANGELO ANTONIO nato a MESSINA il 26/04/1964 CACCIOLA MARIA nato a MESSINA il 10/04/1962 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'ANGELO ANTONIO nato a MESSINA il 26/04/1964 CACCIOLA MARIA nato a MESSINA il 10/04/1962 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di D'Angelo Antonio e Cacciola Maria, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, comune per entrambi gli imputati, con cui si denuncia - in modo, peraltro, generico - «la violazione e falsa applicazione dell'art. 256, comma 2, d.l.vo. 152/2006 in relazione a Cacciola Maria; il vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento della prova; l'insussistenza dei presupposti di legge per ritenere integrata la fattispecie di reato di cui all'art. 256, comma 2, d.l.vo. 152/2006 nonché l'insussistenza del concorso di persone nel reato contestato alla Cacciola» è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 2023 Il Consigliere Estensore