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Ordinanza — n. 48411/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48411/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48411/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTO CIRO nato a NAPOLI il 19/05/1974 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Musto Ciro; ritenuto che il motivo di ricorso con cui si contesta la destinazione alla vendita dei prodotti non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagina 3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che la doglianza che lamenta il mancato riconoscimento della grossolanità del falso, è manifestamente infondata, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 4 e 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici al fine di escludere che nel caso di specie potesse sussistere un'ipotesi di reato impossibile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48411/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagina 3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che la doglianza che lamenta il mancato riconoscimento della grossolanità del falso, è manifestamente infondata, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 4 e 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici al fine di escludere che nel caso di specie potesse sussistere un'ipotesi di reato impossibile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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azione di convalida del sequestro procedura di rivendicazione nel pignoramento desistenza dall'azione privo d'oggetto sottrazione di cose sequestrate censure procedurali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTO CIRO nato a NAPOLI il 19/05/1974 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Musto Ciro; ritenuto che il motivo di ricorso con cui si contesta la destinazione alla vendita dei prodotti non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagina 3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che la doglianza che lamenta il mancato riconoscimento della grossolanità del falso, è manifestamente infondata, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 4 e 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici al fine di escludere che nel caso di specie potesse sussistere un'ipotesi di reato impossibile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 2023 4Il Consigliere estensore Il Pre n 41 oni Piero Messi i D'Agostini