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Sentenza — n. 48410/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls lower court judgment because remission of complaint extinguished the crime before appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 48410/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Brindisi Peace Judge's decision because the crime was extinguished by the remission of the complaint. The appellants argued for the judgment's validity, but the court held that the remission, accepted during the appeal process, takes precedence over procedural admissibility issues. Consequently, the lower court was ordered to annul its ruling without remittal as the criminal liability no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 152 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The remission of a complaint, accepted while a cassation appeal is pending, extinguishes the crime and prevails over any grounds for inadmissibility, requiring the higher court to declare the crime extinguished and annul the judgment.

Parole chiave

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remission of complaint extinction of crime cassation annulment procedural inadmissibility peace judge decision trauma alla mano tentata lesione personale semplice abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

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Art. 152 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BALESTRA ANTIMO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 06/01/1962 DELLA CORTE LUIGI nato a FRANCAVILLA FONTANA il 09/02/1949 DE TOMMASO PIERFRANCESCO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 19/10/1976 avverso la sentenza del 23/03/2023 del GIUDICE DI PACE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti ricorsi proposti con un unico atto da Balestra Antimo, De Tommaso Pierfrancesco e Della Corte Luigi; letta /a memoria di parte civile; rilevato che è pervenuta remissione di querela con relativa accettazione; considerato che, secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004,Chiasserini, Rv. 227681 - 01). Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art.129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art.152 cod. proc. pen.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 7 novembre 2023