Ordinanza — n. 48408/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALetti i ricorsi presentati, con un unico atto, dal difensore di Hudorovic Gessica, Hudorovic Luciana, Levacovigh Jonny, Raidich Monica , Levacovigh Monia, Hudorovich Diego, Levacovigh Simone; considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità degli imputati, è indeducibile perchè reiterativo di doglianza già avanzata in grado d'appello ed ivi puntualmente disattesa con motivazione giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile ( cfr. pag. 5 e 6 della sentenza impugnata); considerato che la doglianza relativa alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondata avuto riguardo al tempo di consumazione del reato ( 21/8/2015) ed alla recidiva aggravata così ritenuta per tutti gli imputati ad eccezione di Levacovigh Simone rispetto al quale, comunque, il termine ordinario di anni 7 e mesi 6 (oltre a gg. 54 di sospensione) non risulta decorso prima della sentenza di appello; rilevato pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 48408/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 5 e 6 della sentenza impugnata); considerato che la doglianza relativa alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondata avuto riguardo al tempo di consumazione del reato ( 21/8/2015) ed alla recidiva aggravata così ritenuta per tutti gli imputati ad eccezione di Levacovigh Simone rispetto al quale, comunque, il termine ordinario di anni 7 e mesi 6 (oltre a gg. 54 di sospensione) non risulta decorso prima della sentenza di appello; rilevato pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVIC GESSICA nato a UDINE il 15/06/1985 HUDOROVIC LUCIANA nato a PALMANOVA il 09/12/1955 LEVACOVIGH JONNY nato a UDINE il 14/04/1982 RAIDICH MONICA nato a UDINE il 04/09/1984 LEVACOVIGH MONIA nato a UDINE il 13/12/1991 HUDOROVIC DIEGO nato a UDINE il 23/05/1991 LEVACOVIGH SIMONE nato a UDINE il 15/07/1987 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con un unico atto, dal difensore di Hudorovic Gessica, Hudorovic Luciana, Levacovigh Jonny, Raidich Monica , Levacovigh Monia, Hudorovich Diego, Levacovigh Simone; considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità degli imputati, è indeducibile perchè reiterativo di doglianza già avanzata in grado d'appello ed ivi puntualmente disattesa con motivazione giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile ( cfr. pag. 5 e 6 della sentenza impugnata); considerato che la doglianza relativa alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondata avuto riguardo al tempo di consumazione del reato ( 21/8/2015) ed alla recidiva aggravata così ritenuta per tutti gli imputati ad eccezione di Levacovigh Simone rispetto al quale, comunque, il termine ordinario di anni 7 e mesi 6 (oltre a gg. 54 di sospensione) non risulta decorso prima della sentenza di appello; rilevato pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novem