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Ordinanza — n. 48408/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48408/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48408/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Letti i ricorsi presentati, con un unico atto, dal difensore di Hudorovic Gessica, Hudorovic Luciana, Levacovigh Jonny, Raidich Monica , Levacovigh Monia, Hudorovich Diego, Levacovigh Simone; considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità degli imputati, è indeducibile perchè reiterativo di doglianza già avanzata in grado d'appello ed ivi puntualmente disattesa con motivazione giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile ( cfr. pag. 5 e 6 della sentenza impugnata); considerato che la doglianza relativa alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondata avuto riguardo al tempo di consumazione del reato ( 21/8/2015) ed alla recidiva aggravata così ritenuta per tutti gli imputati ad eccezione di Levacovigh Simone rispetto al quale, comunque, il termine ordinario di anni 7 e mesi 6 (oltre a gg. 54 di sospensione) non risulta decorso prima della sentenza di appello; rilevato pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48408/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 5 e 6 della sentenza impugnata); considerato che la doglianza relativa alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondata avuto riguardo al tempo di consumazione del reato ( 21/8/2015) ed alla recidiva aggravata così ritenuta per tutti gli imputati ad eccezione di Levacovigh Simone rispetto al quale, comunque, il termine ordinario di anni 7 e mesi 6 (oltre a gg. 54 di sospensione) non risulta decorso prima della sentenza di appello; rilevato pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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problema urbano alloggio insalubre priorità di rialloggiamento violazione dell'ordine pubblico diritto all'alloggio ordinanza comunale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVIC GESSICA nato a UDINE il 15/06/1985 HUDOROVIC LUCIANA nato a PALMANOVA il 09/12/1955 LEVACOVIGH JONNY nato a UDINE il 14/04/1982 RAIDICH MONICA nato a UDINE il 04/09/1984 LEVACOVIGH MONIA nato a UDINE il 13/12/1991 HUDOROVIC DIEGO nato a UDINE il 23/05/1991 LEVACOVIGH SIMONE nato a UDINE il 15/07/1987 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con un unico atto, dal difensore di Hudorovic Gessica, Hudorovic Luciana, Levacovigh Jonny, Raidich Monica , Levacovigh Monia, Hudorovich Diego, Levacovigh Simone; considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità degli imputati, è indeducibile perchè reiterativo di doglianza già avanzata in grado d'appello ed ivi puntualmente disattesa con motivazione giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile ( cfr. pag. 5 e 6 della sentenza impugnata); considerato che la doglianza relativa alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondata avuto riguardo al tempo di consumazione del reato ( 21/8/2015) ed alla recidiva aggravata così ritenuta per tutti gli imputati ad eccezione di Levacovigh Simone rispetto al quale, comunque, il termine ordinario di anni 7 e mesi 6 (oltre a gg. 54 di sospensione) non risulta decorso prima della sentenza di appello; rilevato pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novem