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Ordinanza — n. 48407/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48407/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48407/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARR ISSA nato il 07/10/1978 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Issa Sarr e la memoria difensiva; ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta la nullità del decreto introduttivo, la dichiarazione in ordine alla penale responsabilità, nonché la qualificazione giuridica e circostanziale, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pag. 4 sull'eccezione di nullità; pagg. 5 - 8 su responsabilità e qualificazione giuridica; pag. 9 sulla circostanza attenuante); considerato che le ulteriori doglianze, inerenti al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non sono consentite in sede di legittimità perché non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si vedano pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 48407/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pag. 4 sull'eccezione di nullità; pagg. 5 - 8 su responsabilità e qualificazione giuridica; pag. 9 sulla circostanza attenuante); considerato che le ulteriori doglianze, inerenti al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non sono consentite in sede di legittimità perché non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si vedano pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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motivi di cassazione ricorso straordinario per nullità impugnabilità della decisione di rinvio motivazione del mutamento giurisprudenza legittimazione a ricorrere riconsiderazione

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
art. 131-bis cod. pen
9 sulla circostanza attenuante); considerato che le ulteriori doglianze, inerenti al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARR ISSA nato il 07/10/1978 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Issa Sarr e la memoria difensiva; ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta la nullità del decreto introduttivo, la dichiarazione in ordine alla penale responsabilità, nonché la qualificazione giuridica e circostanziale, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pag. 4 sull'eccezione di nullità; pagg. 5 - 8 su responsabilità e qualificazione giuridica; pag. 9 sulla circostanza attenuante); considerato che le ulteriori doglianze, inerenti al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non sono consentite in sede di legittimità perché non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si vedano pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7