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Ordinanza — n. 48405/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48405/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48405/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAPIKI MUHAMED nato il 15/03/1996 KADRIJA EMIN nato a LOMNICA( MACEDONIA) il 28/12/1994 BRAGA ARTUR nato il 23/09/1996 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48405/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAPIKI MUHAMED nato il 15/03/1996 KADRIJA EMIN nato a LOMNICA( MACEDONIA) il 28/12/1994 BRAGA ARTUR nato il 23/09/1996 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

Parole chiave

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mancata prova di parzialità circostanze attenuanti motivazione sufficiente valutazione delle prove assenza di caso di rigore prova insufficiente dell'aggravamento clinico
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAPIKI MUHAMED nato il 15/03/1996 KADRIJA EMIN nato a LOMNICA( MACEDONIA) il 28/12/1994 BRAGA ARTUR nato il 23/09/1996 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Rapiki Muhamed, Kadrija Emin e Braga Artur; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, comune a tutti gli imputati, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pagina 3 della motivazione della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente