Criminal appeal dismissed for lack of specificity; facts correctly subsumed under Art. 648-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Veaceslav Manoli inadmissible due to a lack of concrete specificity in its legal qualification argument. The court found that the lower court correctly subsumed the established facts within the hypothesis of Article 648-bis of the Penal Code, rendering the appeal's main ground infounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648-bis cod. pen.; An appeal lacking concrete specificity regarding legal qualification is inadmissible when the lower court has correctly subsumed the facts within the relevant statutory hypothesis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANOLI VEACESLAV nato il 07/02/1984 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Veaceslav Manoli; considerando che l'unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 11277 del 04/03/2022, Gadaleta, Rv. 282820; Sez. 2, n. 35439 del 15/06/2021, Gambino, Rv. 281963; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553), in quanto i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nell'ipotesi di cui all'art. 648-bis cod. pen. (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 2023.