Ordinanza — n. 48397/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARI TIZIANO nato a LATINA il 01/08/1962 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Tiziano Cesari; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto, ritenuta sussistente la recidiva reiterata anche dal giudice dell'appello (si veda pag. 1), non era né è decorso il termine di prescrizione, secondo quanto previsto dal dato normativo di cui agli artt. 99, 157, 161 e 648 cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721); ritenuto che anche il secondo motivo, in punto di prova dell'elemento soggettivo del reato, è aspecifico e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 48397/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1), non era né è decorso il termine di prescrizione, secondo quanto previsto dal dato normativo di cui agli artt. 99, 157, 161 e 648 cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721); ritenuto che anche il secondo motivo, in punto di prova dell'elemento soggettivo del reato, è aspecifico e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARI TIZIANO nato a LATINA il 01/08/1962 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Tiziano Cesari; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto, ritenuta sussistente la recidiva reiterata anche dal giudice dell'appello (si veda pag. 1), non era né è decorso il termine di prescrizione, secondo quanto previsto dal dato normativo di cui agli artt. 99, 157, 161 e 648 cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721); ritenuto che anche il secondo motivo, in punto di prova dell'elemento soggettivo del reato, è aspecifico e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428;
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 1); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 20