Italian Court dismisses criminal appeals as inadmissible due to procedural defects and lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by the Mazzi brothers inadmissible. The court ruled that the first ground sought a re-evaluation of evidence outside the scope of cassation review, while subsequent complaints regarding fact absorption and sentencing were not properly raised as appeal grounds. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Appeals must specify grounds for cassation; general requests for re-evaluation of evidence or complaints regarding sentencing discretion are inadmissible if not previously raised as specific appeal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAZZI GAETANO nato a PONZA il 30/05/1970 MAZZI GIANPAOLO nato a LATINA il 21/01/1981 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di Gaetano Mazzi e Giampaolo Mazzi; letta memoria difensiva dell'avv. Gaetano Marino considerato che il primo motivo del ricorso, in punto di prova del contributo concorsuale dell'imputato Giampaolo Mazzi, tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); ritenuto che le ulteriori doglianze, con le quali si contesta l'assorbimento dei fatti di cui al capo C) dell'imputazione nel reato di cui al capo A) nonché il giudizio di comparazione tra le opposte circostanze, non sono consentite in quanto non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 3); osservato che l'ultimo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il