Ordinanza — n. 48390/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCERRA JACQUELINE nato il 05/06/1991 GIANNONE ORAZIO nato a GELA il 10/10/1987 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di Scerra Jaqueline e Giannone Orazio; considerato che il primo motivo , in relazione all' affermazione di responsabilità di Giannone, tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag.3); ritenuto che l'ulteriore doglianza, con la quale si contesta l'esclusione dell'esimente di cui all'art. 54 c.p, in relazione al capo 1) ( artt. 633, 639 bis c.p.), è generico oltre che manifestamente infondato avendo la Corte di merito, con argomentazione logicamente ineccepibile, motivato circa l'insussistenza di uno stato di necessità ( cfr. pag. 3); ritenuto che anche il terzo motivo di doglianza concernente l'asserita illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità per i delitti di furto e danneggiamento è inammissibile perchè non si confronta con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata( cfr. pag.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 48390/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 54 c.p, in relazione al capo 1) ( artt. 633, 639 bis c.p.), è generico oltre che manifestamente infondato avendo la Corte di merito, con argomentazione logicamente ineccepibile, motivato circa l'insussistenza di uno stato di necessità ( cfr. pag. 3); ritenuto che anche il terzo motivo di doglianza concernente l'asserita illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità per i delitti di furto e danneggiamento è inammissibile perchè non si confronta con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata( cfr. pag.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCERRA JACQUELINE nato il 05/06/1991 GIANNONE ORAZIO nato a GELA il 10/10/1987 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di Scerra Jaqueline e Giannone Orazio; considerato che il primo motivo , in relazione all' affermazione di responsabilità di Giannone, tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag.3); ritenuto che l'ulteriore doglianza, con la quale si contesta l'esclusione dell'esimente di cui all'art. 54 c.p, in relazione al capo 1) ( artt. 633, 639 bis c.p.), è generico oltre che manifestamente infondato avendo la Corte di merito, con argomentazione logicamente ineccepibile, motivato circa l'insussistenza di uno stato di necessità ( cfr. pag. 3); ritenuto che anche il terzo motivo di doglianza concernente l'asserita illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità per i delitti di furto e danneggiamento è inammissibile perchè non si confronta con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata( cfr. pag.
4) rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novem