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Ordinanza — n. 48390/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48390/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48390/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCERRA JACQUELINE nato il 05/06/1991 GIANNONE ORAZIO nato a GELA il 10/10/1987 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di Scerra Jaqueline e Giannone Orazio; considerato che il primo motivo , in relazione all' affermazione di responsabilità di Giannone, tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag.3); ritenuto che l'ulteriore doglianza, con la quale si contesta l'esclusione dell'esimente di cui all'art. 54 c.p, in relazione al capo 1) ( artt. 633, 639 bis c.p.), è generico oltre che manifestamente infondato avendo la Corte di merito, con argomentazione logicamente ineccepibile, motivato circa l'insussistenza di uno stato di necessità ( cfr. pag. 3); ritenuto che anche il terzo motivo di doglianza concernente l'asserita illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità per i delitti di furto e danneggiamento è inammissibile perchè non si confronta con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata( cfr. pag.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48390/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 54 c.p, in relazione al capo 1) ( artt. 633, 639 bis c.p.), è generico oltre che manifestamente infondato avendo la Corte di merito, con argomentazione logicamente ineccepibile, motivato circa l'insussistenza di uno stato di necessità ( cfr. pag. 3); ritenuto che anche il terzo motivo di doglianza concernente l'asserita illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità per i delitti di furto e danneggiamento è inammissibile perchè non si confronta con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata( cfr. pag.

Parole chiave

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immobile occupato fabbisogno abitativo diritto d'abitazione occupazione azione di manutenzione violazione di domicilio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCERRA JACQUELINE nato il 05/06/1991 GIANNONE ORAZIO nato a GELA il 10/10/1987 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di Scerra Jaqueline e Giannone Orazio; considerato che il primo motivo , in relazione all' affermazione di responsabilità di Giannone, tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag.3); ritenuto che l'ulteriore doglianza, con la quale si contesta l'esclusione dell'esimente di cui all'art. 54 c.p, in relazione al capo 1) ( artt. 633, 639 bis c.p.), è generico oltre che manifestamente infondato avendo la Corte di merito, con argomentazione logicamente ineccepibile, motivato circa l'insussistenza di uno stato di necessità ( cfr. pag. 3); ritenuto che anche il terzo motivo di doglianza concernente l'asserita illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità per i delitti di furto e danneggiamento è inammissibile perchè non si confronta con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata( cfr. pag.

4) rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novem