Ordinanza — n. 48388/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVLOVIC FRANCO nato il 18/07/1987 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Franco PaVlovic ; considerato che il primi quattro motivi di ricorso, tutti vertenti sul riconoscimento dell'imputato operato da parte del teste Tortora, in violazione delle norme che sovrintendono alla ricognizione ( art. 213 c.p.p.), sono palesemente infondati oltre che reiterativi di motivi già vagliati dalla Corte di appello, adeguatamente disattesi con motivazione giuridicamente corretta e aderente ai dati processuali ( cfr.pag.4). Sul punto va infatti ricordato che "Il riconoscimento dell'imputato operato in udienza, nel corso dell'esame testimoniale, è atto di identificazione diretta, effettuato con dichiarazioni orali, valido e processualmente utilizzabile anche senza l'osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione personale" ( Sez. 2 , n. 23970 del 31/03/2022, Rv. 283392). ritenuto che il quinto motivo di ricorso non è scrutinabile perché concernente una questione sulla quale il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi perché non devoluta alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 213 c.p; Ordinanza — n. 48388/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 213 c.p.p.), sono palesemente infondati oltre che reiterativi di motivi già vagliati dalla Corte di appello, adeguatamente disattesi con motivazione giuridicamente corretta e aderente ai dati processuali ( cfr.pag.4). Sul punto va infatti ricordato che "Il riconoscimento dell'imputato operato in udienza, nel corso dell'esame testimoniale, è atto di identificazione diretta, effettuato con dichiarazioni orali, valido e processualmente utilizzabile anche senza l'osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione personale" ( Sez. 2 , n. 23970 del 31/03/2022, Rv. 283392). ritenuto che il quinto motivo di ricorso non è scrutinabile perché concernente una questione sulla quale il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi perché non devoluta alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVLOVIC FRANCO nato il 18/07/1987 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Franco PaVlovic ; considerato che il primi quattro motivi di ricorso, tutti vertenti sul riconoscimento dell'imputato operato da parte del teste Tortora, in violazione delle norme che sovrintendono alla ricognizione ( art. 213 c.p.p.), sono palesemente infondati oltre che reiterativi di motivi già vagliati dalla Corte di appello, adeguatamente disattesi con motivazione giuridicamente corretta e aderente ai dati processuali ( cfr.pag.4). Sul punto va infatti ricordato che "Il riconoscimento dell'imputato operato in udienza, nel corso dell'esame testimoniale, è atto di identificazione diretta, effettuato con dichiarazioni orali, valido e processualmente utilizzabile anche senza l'osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione personale" ( Sez. 2 , n. 23970 del 31/03/2022, Rv. 283392). ritenuto che il quinto motivo di ricorso non è scrutinabile perché concernente una questione sulla quale il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi perché non devoluta alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre