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Ordinanza — n. 48380/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of merit regarding defense complaints and illegitimate interpretation of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48380/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Barbara Ancilla Pinna and Bajric Senad inadmissible. The appellants argued that the lower court lacked motivation regarding liability and illogically interpreted evidence, but the court found these claims manifestly unfounded. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based on manifestly unfounded allegations of lack of motivation or illegitimate interpretation of evidence are inadmissible when the lower court has provided specific responses to defense complaints.

Parole chiave

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lack of motivation illegitimate interpretation defense complaints inadmissible appeal procedural costs licenziamento per motivi economici violazione dei doveri professionali soppressione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PINNA ANCILLA BARBARA nato a VARESE il 19/11/1970 BAJRIC SENAD nato a CITTIGLIO il 25/12/1994 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Barbara Ancilla Pinna e Bajric Senad; considerato che il primo e unico motivo del ricorso Pinna ed il primo e secondo motivo del ricorso Bajric con i quali si deduce la carenza di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità, e l'illogicità della motivazione sono manifestamente infondati avuto riguardo alle puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale in merito alle doglianze difensive ( cfr., in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata in cui si richiamano intercettazioni telefoniche e dichiarazioni testimoniali delle quali i ricorrenti sollecitano, inammissibilmente, una diversa ed a sé favorevole lettura); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 202