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Ordinanza — n. 48376/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48376/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48376/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL MONTE MASSIMILIANO nato a MILANO il 18/08/1967 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Del Monte Massimiliano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione esterna, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della motivazione ove si evidenzia l'assenza del c.d. "medesimo disegno criminoso", stante il difetto di relazione funzionale della ricettazione della moto con la detenzione illecita della sostanza stupefacente), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48376/2023 — snpen · Corte di Cassazione: "medesimo disegno criminoso", stante il difetto di relazione funzionale della ricettazione della moto con la detenzione illecita della sostanza stupefacente), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali guida recidiva in stato di ebbrezza reato grave di stupefacenti reato continuato concorso di reati altri reati
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL MONTE MASSIMILIANO nato a MILANO il 18/08/1967 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Del Monte Massimiliano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione esterna, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della motivazione ove si evidenzia l'assenza del c.d. "medesimo disegno criminoso", stante il difetto di relazione funzionale della ricettazione della moto con la detenzione illecita della sostanza stupefacente), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 2023 Il Consiglier stensore Il Preside t